FINANZIARIA: aliquota IVA al 21%
Come disposto dalla manovra Finanziaria, da sabato 17 settembre entra in vigore la nuova aliquota Iva "ordinaria" del 21% (in sostituzione di quella del 20%)
Rimangono invece invariate le aliquote del 4% e del 10% che si applicano a molti prodotti agricoli e alle prestazioni agrituristiche.
La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata a tutte le cessioni di beni (prodotti) la cui consegna (con documento di trasporto o fattura accompagnatoria) sarà effettuata dal 17 settembre, mentre per i beni soggetti ad aliquota ordinaria consegnati con documento di trasporto entro il 16/9/2011 la fattura potrà essere emessa anche successivamente con aliquota del 20%.
Le prestazioni di servizio soggette ad aliquota ordinaria (ad esempio: manutenzione giardini di privati, sgombero neve, ecc.), anche se effettuate entro il 16 settembre 2011, ma fatturate con data successiva saranno, invece, soggette all'IVA al 21%. Ciò in quanto il momento impositivo per le prestazioni di servizio è quello del pagamento.
Di seguito si indicano alcuni prodotti agricoli soggetti dal 17 settembre 2011 ad aliquota IVA del 21%:
· Acqueviti
· Birra
· Cani
· Idromele
· Lana
· Legno (non da ardere)
· Mosti di uve
· Pappa reale
· Piante e parti di piante utilizzate principalmente in profumeria, in medicina, ecc.
· Pelli gregge
· Propoli
· Succhi di frutta
· Sughero
· Tartufi
· Vino