17 Ottobre 2014
AMBIENTE


Tariffa rifiuti, i terreni agricoli vanno esclusi


La tariffa rifiuti urbani non si applica ai terreni agricoli, in quanto non produttivi, di per sé, di rifiuti urbani. E’ quanto emerge dall’interrogazione parlamentare, presentata dall’on. Ermete Realacci (presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati) nella seduta della Camera dei deputati dell’8 ottobre scorso. L’iniziativa è stata proposta per fronteggiare il rischio di diffusione di una prassi e di un’interpretazione errate della normativa vigente, partite dal Comune di Laives (in Provincia di Bolzano) che, con la delibera n. 91 del 18 dicembre 2013, ha assoggettato le imprese agricole alla tariffa per i rifiuti urbani commisurandone l'applicazione alla integrale estensione dei terreni agricoli. Nell’interrogazione, si evidenzia che “alla luce della normativa vigente, le attività svolte dalle imprese agricole ed i terreni agricoli non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani, in quanto per lo più, dallo svolgimento delle attività agricole derivano residui esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti include in tale esclusione, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Per il resto, la maggior parte degli altri residui agricoli sono normalmente avviati al reimpiego come sottoprodotti. "Una battaglia importante - afferma Gabriel Battistelli, direttore della Coldiretti di Rieti - che ci ha visto nei mesi scorsi protagonisti soprattutto per quanto concerne la combustione delle potature che grazie alla forte azione della Coldiretti prevede già la non applicabilità delle disposizioni sulla gestione di rifiuti, al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco per i quali è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro nelle aree, periodi e orari comunicati all'autorità competente per territorio".

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